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    AUTOSORVEGLIANZA 

    A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10 -quater , commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 3. 

    Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare 

    1. GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

    L’art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce l’art. 3, c. 4, del D.L. 52/2021: 

    Tutti gli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. 

    La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

    MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA 

    L’art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce l’art. 3, c. 5, del D.L. 52/2021: 

    Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza: 

    a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; 

    b) raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

    c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5° 

    In previsione la sottoscrizione dell’aggiornamento del Protocollo di sicurezza scuola 2021/2022. 

    Ingresso a scuola degli Esterni

    L'art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base) è stato prorogato fino al 30 aprile 2022 (art. 6, c. 3, D.L. 24/2022): 

    “c. 1 Fino al 30 aprile 2022 al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore”. 

    RIUNIONI DA REMOTO DAL 1° APRILE 2022 

    Non è stato prorogato l’art. 73 del D.L. 18/2020 (le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche se tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'art. 40 del testo unico di cui al D. lgs. 297/1994). 

    Non è stato prorogato l’art. 5 del D.L. 228/2021 (i gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica possono continuare a svolgere le loro attività a distanza fino al 31 marzo 2022). 

    LAVORATORI FRAGILI E LAVORO AGILE 

    NON è stato prorogato l’art. 26, c. 2-bis del D.L. 18/2020 

     

    il Dirigente

    dott.ssa Maria d'Esposito

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